BASE

A seguire le normative per i settori dell’energia elettrica e il gas.

L’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), è operativa dal 23 aprile 1997, data della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del regolamento di organizzazione e funzionamento. Quale autorità indipendente, regola e controlla i settori dell’energia elettrica e del gas come già previsto dalla legge 14 novembre 1995, n. 481.

Le sue finalità di regolazione sono rivolte al perseguimento delle seguenti finalità:

  • Promozione della concorrenza
  • Promozione dell’efficienza
  • Adeguati livelli di qualità nei servizi in condizioni di economicità e di redditività
  • Fruibilità dei servizi e diffusione in modo omogeneo sull’intero territorio
  • Tutela ambientale
  • Uso efficiente delle risorse
     

I poteri normativi attribuiti all’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico (AEEGSI) attengono sia alla rete sia all’erogazione del servizio.

Scopri di più

Questa sezione è dedicata alla pubblicazione degli ultimi aggiornamenti normativi erogati e che vengono obbligatoriamente portati all’attenzione del cliente per informarlo.
 
Per approfondire le normative consulta il seguente elenco:

 

Deliberazione 228/2017/R/com -TIRV


Con la delibera 228/2017/R/com, in vigore dal 1 maggio 2017, l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambienti (già AEEGSI) ha approvato il “Testo Integrato per l’adozione di misure propedeutiche per la conferma del contratto di fornitura di energia elettrica e/o di gas naturale e procedura ripristinatoria volontaria (TIRV)” applicabile ai contratti a distanza o negoziati fuori dei locali commerciali del venditore che comprende sia le misure preventive per la conferma del contratto che la procedura ripristinatoria.

Energy Power S.r.l. ha aderito, con decorrenza 1 maggio 2017, alla procedura prevista dal provvedimento di cui al TIRV con il quale l’Autorità ha introdotto misure per la prevenzione del fenomeno dei contratti e delle attivazioni di forniture di energia elettrica e/o di gas naturale contestati dal cliente, consentendogli di poter accedere ai rimedi offerti dall’applicazione della procedura di ripristino.

Il TIRV, pertanto, mediante un testo ricognitivo e organico, anche con riferimento alle previgenti disposizioni in materia di cui alle deliberazioni 153/2012/R/e 266/2014/R/com, ha permesso a Energy Power S.r.l. di adottare misure idonee a prevenire il verificarsi delle ipotesi di mancata acquisizione del consenso da parte del cliente finale.
 

Delibera ARERA 569/2018/R/com - Fatturazione di importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni


La informiamo che, ai sensi della Delibera 569/2018/R/com e s.m.i., nel caso di fatture di energia elettrica e gas naturale emesse da Energy Power contenenti la seguente dicitura:
“Gli importi per consumi risalenti a più di due anni possono non essere pagati, in applicazione della Legge di bilancio 2018 (Legge n. 205/17) come modificata dalla Legge di bilancio 2020 (Legge n. 160/2019). Per non pagare tali importi, La invitiamo a comunicare tempestivamente la Sua volontà, ad esempio inoltrando il modulo di eccezione della prescrizione allegato alla fattura [indicare numero fattura], ai recapiti:
 
Energy Power S.r.l. - Via Bonifacio Lupi, 14 - 50129 FIRENZE (FI) – mail contenziosi@energypower.green
 
utilizzando l’apposito format (Avviso Prescrizione Breve) potrà far valere agevolmente il proprio diritto alla prescrizione.

 
Assicurazione clienti finali


In applicazione della Delibera dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas n. 223/2016/R/gas “Disposizioni in materia di assicurazione a favore dei clienti finali del gas per il quadriennio 1 gennaio 2017 – 31 dicembre 2020” del 12 maggio 2016 pubblicata sul sito www.autorita.energia.it il 13 maggio 2016 e s.m.i., chiunque usi, anche occasionalmente, gas metano o altro tipo di gas fornito tramite reti di distribuzione urbana o reti di trasporto, beneficia in via automatica di una copertura assicurativa contro gli incidenti da gas, ai sensi della suddetta Delibera.

La copertura assicurativa è valida su tutto il territorio nazionale; da essa sono esclusi: a) i clienti finali di gas metano diversi dai clienti domestici o condominiali domestici dotati di un misuratore di classe superiore a G25 (la classe del misuratore è indicata in bolletta); b) i consumatori di gas metano per autotrazione. Le garanzie prestate riguardano: la responsabilità civile nei confronti di terzi, gli incendi e gli infortuni, che abbiano origine negli impianti e negli apparecchi a valle del punto di consegna del gas (a valle del contatore). L’assicurazione è stipulata dal CIG (Comitato Italiano Gas) per conto dei clienti finali. Per ulteriori dettagli in merito alla copertura assicurativa e alla modulistica da utilizzare per la denuncia di un eventuale sinistro si può contattare lo Sportello per il consumatore di energia al numero verde 800.166.654 o con le modalità indicate su www.autorita.energia.it.

CONTATTI UTILI

www.cig.it/assicurazione/

800.166.654
sportello del Consumatore dell’Acquirente Unico per informazioni relative alla copertura assicurativa.

800.92.92.86
assistenza sulla compilazione del modulo di denuncia di sinistro (MDS)
informazioni sullo stato di una pratica assicurativa aperta a seguito di una precedente denuncia di sinistro
inoltro di reclami sull’andamento dell’iter di liquidazione dei danni

Attivo dal Lunedì al Venerdì
09:00 – 12:00 e 14:00 – 16:00

Il servizio viene sospeso in alcuni periodi dell’anno, generalmente coincidenti con periodi di festività o vacanza.

Per richieste di assistenza per la compilazione del modulo MDS o per informazioni sullo stato delle pratiche aperte si prega di rivolgersi ai seguenti contatti:

email: assigas@cig.it
fax: 02 720 016 46

Allegati:

Testo integrale della delibera
Allegato A
Polizza assicurazione
Modulo di denuncia sinistri
 

Glossario ARERA Bolletta 2.0


Testo integrato delle condizioni economiche per l'erogazione del servizio di connessione (TIC) - disposizioni per il periodo 2020-2023


Il Testo integrato delle condizioni economiche per l’erogazione del servizio di connessione (TIC) contiene l'aggiornamento, per il semiperiodo 2020-2023, delle condizioni procedurali ed economiche per l’erogazione ai clienti finali del servizio di connessione alla rete. Si tratta dell'Allegato C alla Delibera 564/2020/R/EEL che è stato modificato anche al fine di promuovere il livello ottimale di potenza impegnata per il cliente. Quest’ultima è il livello di potenza indicato nei contratti e reso disponibile dal venditore (tecnicamente si parla di potenza contrattualmente impegnata). È definita in base alle esigenze del cliente al momento della conclusione del contratto, in funzione del tipo e del numero di apparecchi elettrici normalmente utilizzati.

 

Modalità per la variazione della potenza disponibile


Per variare la potenza disponibile occorre presentare una richiesta a Energy Power, che farà da tramite verso il distributore per quanto riguarda sia la formulazione del preventivo sia la conferma della richiesta di variazione da parte del cliente, se questi accetta il preventivo.

Se la richiesta riguarda una prestazione soggetta a preventivazione rapida (ad esempio aumento di potenza disponibile, entro i 6 kW) Energy Power informa direttamente il cliente all’atto della richiesta circa costi e tempistiche di esecuzione della prestazione. Se il cliente, con il modulo di richiesta, conferma di voler procedere, Energy Power S.r.l. trasmetterà la richiesta al distributore il quale dovrà eseguire la prestazione in conformità alle disposizioni in materia di qualità commerciale del servizio di distribuzione come disciplinate dal TIQE.

Se la pratica richiesta dal cliente non è tra quelle eseguibili previa preventivazione rapida, Energy Power Srl. provvederà a trasmettere la richiesta al distributore che, entro i successivi 15 giorni lavorativi, dovrà formulare un preventivo. Se il cliente accetta il preventivo, seguendo le modalità indicate nel preventivo stesso, il distributore esegue la prestazione entro i tempi indicati nel preventivo stesso, sempre nel rispetto delle disposizioni in materia di qualità commerciale del servizio, previste dal TIQE 2016-2023.

Condizioni economiche per l'erogazione del servizio di connessione TABELLA TIC.

Morosità e indennizzi

Nel caso di mancato pagamento di una o più fatture, anche parziale, Energy Power SRL applicherà ai clienti disalimentabili le procedure previste in caso di morosità ai sensi di quanto disposto dal TIMG (Testo integrato morosità gas – Allegato A alla Deliberazione ARG/GAS 99/11 e smi) e dal TIMOE (Testo integrato morosità elettrica – Allegato A alla Deliberazione 258/2015/R/Com e smi) e, dunque, costituirà in mora il Cliente con diffida inviata a mezzo raccomandata a/r o pec, indicando il relativo termine di pagamento. In assenza di pagamento da parte del Cliente dell’intero importo oggetto del sollecito di cui sopra alla scadenza indicata, decorsi 3 (tre) giorni lavorativi, Energy Power SRL richiederà al Distributore la sospensione della fornitura per morosità o la Chiusura del punto di riconsegna nel caso in cui la sospensione abbia ad oggetto la fornitura di gas naturale. Tale richiesta potrà essere inoltrata decorsi 40 giorni solari dalla ricezione da parte del cliente finale della raccomandata o pec di costituzione in mora. In caso di morosità relativa a clienti finali connessi in bassa tensione, potrà essere richiesta la sospensione della fornitura finalizzata alla riduzione della potenza decorsi 25 giorni solari dalla ricezione della raccomandata o della pec di costituzione in mora. Laddove possibile, dunque, la sospensione della fornitura sarà preceduta da 15 giorni di riduzione della potenza disponibile, trascorsi i quali l’impresa distributrice procederà, perdurando la morosità, alla sospensione della fornitura.

Qualora i pod e/o i pdr posti nella titolarità del Cliente siano non disalimentabili, Energy Power SRL potrà inviare al Cliente una raccomandata a/r o una pec intimando il pagamento entro il medesimo termine di 40 giorni. Decorso inutilmente tale termine, il contratto si intenderà risolto con conseguente richiesta di risoluzione del contratto di trasporto al distributore competente il quale: a) trasferirà il pod nel contratto di dispacciamento dell’esercente la salvaguardia e/o la maggior tutela; b) darà luogo alla cessazione amministrativa per morosità del pdr.

In caso di mancato rispetto delle procedure di cui sopra sono previsti a favore dei clienti degli indennizzi automatici fissati dall’ARERA, nei seguenti casi e per i seguenti importi:

a) euro 30 (trenta) nel caso in cui sia stata effettuata una riduzione di potenza o la fornitura di energia elettrica o gas naturale sia stata sospesa per morosità nonostante il mancato invio della comunicazione di costituzione in mora; 

b) euro 20 (venti) nel caso in cui sia stata effettuata una riduzione di potenza o la fornitura di energia elettrica o gas naturale sia stata sospesa per morosità nonostante alternativamente: 1. il mancato rispetto del termine ultimo entro cui il cliente è tenuto a provvedere al pagamento; 2. il mancato rispetto del termine minimo tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di richiesta all’impresa distributrice per la sospensione della fornitura o riduzione della potenza.