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Canone Rai in bolletta, la modalità di pagamento e il costo


A partire da luglio 2016 il Canone di abbonamento alla televisione per uso privato, chiamato anche “Canone Rai”, è rateizzato nella bolletta della luce. Il pagamento del canone Rai è dovuto da ciascun cliente intestatario di un’utenza di energia elettrica nell’abitazione di residenza.
 

Canone Rai in bolletta


Se sei intestatario di un’utenza di energia elettrica nell’abitazione in cui hai la residenza e possiedi una tv o un apparecchio in grado di ricevere trasmissioni televisive, il canone RAI ti verrà rateizzato direttamente nella bolletta della luce.

Per apparecchio televisivo si intende un apparecchio in grado di ricevere, decodificare e visualizzare il segnale digitale terrestre o satellitare, direttamente – in quanto costruito con tutti i componenti tecnici necessari – oppure tramite decoder o sintonizzatore esterno, secondo la definizione contenuta nella nota del 20 aprile 2016 del Ministero dello Sviluppo Economico.
 

Canone Rai anno 2019


Per l’anno 2019 l’importo del canone di abbonamento alla televisione per uso privato resta invariato e ammonta a € 90,00 (art.1, comma 40, della legge 11 dicembre 2016, n.232, come modificato dall’art 1, comma 1147, della legge 27 dicembre 2017, n.205).

I dati personali raccolti per la fornitura dell’energia elettrica sono utilizzati, in base alla tipologia di cliente domestico residente, anche ai fini dell’individuazione dell’intestatario del canone di abbonamento e del relativo addebito contestuale alla bolletta, che, in caso di cliente domestico residente con potenza impegnata fino a 3kW (tariffa D2 della spesa per il trasporto e la gestione del contatore), avverrà senza ulteriori verifiche sulla residenza.
 

Canone rai, quando si paga?


L’importo dovuto sarà suddiviso in 10 rate mensili, da gennaio a ottobre. In ogni bolletta l’addebito relativo al canone sarà evidenziato con la voce: “Canone di abbonamento alla televisione per uso privato” con l’indicazione dei mesi cui si riferiscono le rate esposte in ciascuna bolletta. Nella bolletta contenente il primo addebito del Canone Rai sarà inserita la seguente informativa:
“I dati personali raccolti per la fornitura dell’energia elettrica sono utilizzati, in base alla tipologia di cliente domestico residente, anche ai fini dell’individuazione dell’intestatario del canone di abbonamento e del relativo addebito contestuale alla bolletta, che, in caso di cliente domestico residente, avverrà senza ulteriori verifiche sulla residenza.”
 

Canone rai, FAQ e informazioni utili
 

Chi paga il canone?


Devono pagare il canone tutte le persone che abbiano uno o più apparecchi televisivi, indipendentemente dall’utilizzo, secondo l’art 1 del R.D.L. del 21/02/1938 n. 246.

Se sei intestatario di un’utenza di energia elettrica nell’abitazione in cui hai la residenza e possiedi una tv o un apparecchio in grado di ricevere trasmissioni televisive, il canone RAI ti verrà rateizzato direttamente nella bolletta della luce.

I dati personali raccolti per la fornitura dell’energia elettrica saranno utilizzati, in base alla tipologia di cliente domestico residente, anche ai fini dell’individuazione dell’intestatario del canone di abbonamento e del relativo addebito contestuale alla bolletta, che, in caso di cliente domestico residente con potenza impegnata fino a 3kW Tariffa Domestica Residente avverrà senza ulteriori verifiche sulla residenza.
 

Con quali modalità avviene l’eventuale rimborso?


Nell’ipotesi in cui è dovuto il rimborso degli importi versati a titolo di canone di abbonamento alla televisione per uso privato, dopo la voce “Canone di abbonamento alla televisione per uso privato“, qualora presente, ovvero dopo il totale risultante dalla bolletta, sarà evidenziata la voce “Rimborso canone di abbonamento alla televisione per uso privato” con l’indicazione dell’anno di riferimento del rimborso.

Come deve essere richiesta l’esenzione dal pagamento del Canone RAI nel caso di non detenzione degli apparecchi TV in bolletta?


Occorre presentare all'Agenzia delle Entrate la dichiarazione di non detenzione degli apparecchi TV ai fini dell’esenzione dal pagamento del Canone TV in bolletta.

La suddetta dichiarazione può essere presentata entro il 31 gennaio 2018 ma l’Agenzia delle Entrate ne raccomanda l’invio entro la fine di dicembre 2017 al fine di evitare eventuali addebiti in bolletta e presentare successivamente un’istanza di rimborso.

Per i clienti sarà possibile presentare la dichiarazione, il cui modello è disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate, tramite:

 

  • un’applicazione web disponibile sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, utilizzando le credenziali Fisconline o Entratel rilasciate dall’Agenzia. In alternativa, sarà possibile avvalersi degli intermediari abilitati (Caf e professionisti) per l’invio per via telematica;
  • servizio postale, insieme a un valido documento di riconoscimento, in plico raccomandato senza busta all’indirizzo: Agenzia delle Entrate Ufficio di Torino 1, S.A.T. – Sportello abbonamenti tv – Casella Postale 22 – 10121 Torino.
  • posta elettronica certificata, firmata digitalmente, all’indirizzo cp22.sat@postacertificata.rai.it.

 

Per maggiori informazioni e dettagli è possibile consultare il sito dell’Agenzia delle Entrate e della RAI.
 

La presunzione di detenzione degli apparecchi opera retroattivamente?


La presunzione si applica solo a partire dal 2016 e non può quindi essere utilizzata per azioni di recupero relative ad eventuali periodi precedenti. Sono naturalmente fatte salve le azioni già intraprese dall’Agenzia delle Entrate sulla base della normativa in vigore anteriormente alla Legge di stabilità 2016.
 

È tenuto al pagamento del canone TV il contribuente intestatario dell’utenza elettrica, titolare di un bed and breakfast, se già paga il canone TV speciale per l’unico apparecchio TV presente nell’alloggio (a disposizione della famiglia e degli ospiti)?


La detenzione di un apparecchio televisivo fuori dall’ambito familiare comporta l’obbligo di stipulare un canone speciale. Pertanto, in tutti quei casi in cui l’apparecchio sia installato in locali che ne permettano la visione anche ai propri clienti è dovuto non già il canone ordinario, ma quello speciale. In questo caso, considerato che opera la presunzione di detenzione introdotta dalla legge di stabilità 2016 e che il contribuente già paga il canone speciale, lo stesso può presentare la dichiarazione sostitutiva di non detenzione.
 

Chi è esente dal pagamento del canone TV?


Per conoscere quali sono le categorie esenti dal pagamento del canone, puoi consultare il sito dell’Agenzia delle Entrate, nella pagina “Canone TV – Casi particolari di esonero”.